Regime IVA nei servizi accessori d’hotel. (dal vostro consulente fiscale…)

Regime IVA servizi alberghieri

La risoluzione del Ministero delle Finanze 15.7.1987 prot. 460639 volta a porre ordine in merito al regime IVA per le prestazioni alberghiere stabilisce che l’aliquota ridotta (10%) venga applicata solo ai servizi strettamente indispensabili per l’erogazione del servizio di alloggio.

La normativa fiscale ma soprattutto la sua interpretazione deve essere lo specchio di un mercato in continua trasformazione. In ambito turistico tale “speranza” risulta essere ancora più importante.

Nella fattispecie, con la Risoluzione Ministeriale n° 6 del 1998, si affinano i principi secondo i quali l’applicazione dell’aliquota ridotta sia da valutare caso per caso sulla base dell’accessorietà dei servizi secondari rispetto al servizio principale.

Nel caso specifico dei servizi alberghieri è ormai consuetudine stabilire la stretta dipendenza dei servizi accessori (campo tennis, servizi rivolti al benessere, ecc…) rispetto al servizio principale quando questi sono inseriti all’interno di una formula a “pacchetto”.

Inoltre la crisi del mercato alberghiero ha reso necessario rinnovate formule di commercializzazione.

Il consumatore finale viene conquistato dal cosiddetto “marketing esperienziale” nel quale il prodotto viene eletto ad esperienza compiuta dove ogni singolo servizio è fondamentale per la garanzia di successo dell’operazione.

A seguito di quanto riportato sopra posso garantire che i servizi quali quelli erogati dal centro benessere o altre attività, se inseriti in un prodotto a pacchetto, sottostanno al regime di aliquota ridotta.

Di seguito il passaggio più rilevante della risoluzione di cui sopra:

Per quanto attiene, invece alla questione dell’applicazione del principio di accessorieta’ di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972 alla pluralita’ di servizi resi in Italia dalla societa’ ___ per il raggiungimento di un unico obiettivo (l’incentivazione delle vendite), si esprime l’avviso che la regola dettata dalla richiamata disposizione, considerata la genericita’ della formulazione usata dal legislatore, che fa riferimento, tra l’altro, alle “cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi”, abbia valenza generalizzata, per cui tutte le volte in cui ricorre il rapporto di accessorieta’ si deve negare che l’operazione accessoria sia suscettibile di avere, nei rapporti tra le parti dell’operazione principale, un trattamento fiscale, ai fini IVA, autonomo e diverso da quello previsto per l’operazione principale cui accede.

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Sicuramente starai pensando “forse è andato un pò fuori tema”. Ma veramente credi che in ambito “consulenza e formazione” ti chiedono solo le cose per cui sei specializzato?

Un consulente alberghiero deve conoscere la vita in albergo: dal social media marketing al marketing, dal SEO alle normative fiscali.

Sorrido e provo tenerezza per tutti i consulenti che non conoscono l’odore della cucina di un hotel a mezzanotte quando l’ultimo dei clienti ti propone una bella spaghettata aglio, olio e peperoncino. (realmente successo in un hotel 5 stelle).

Saluti e buona Pasqua!

Cino Wang Platania

1 Comment
  • Claudio Andreatta
    Maggio 25, 2013

    Buon giorno,
    la commissione tributaria di Bolzano di I e II grado considera le prestazioni wellness come accessorie a quella principale. L’aliquota Iva che deve essere applicata è quella del 10%.
    Per qualsiasi informazione, non esitate a contattarli.

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